Pensioni

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Il governo avrebbe confermato, nel disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione (il cd. Repubblica Semplice), la proroga del regime sperimentale donna oltre il 31 Dicembre 2015, data della sua scadenza naturale. Kamsin Si tratta questa di una misura che, se confermata (attualmente il testo è ancora sotto forma di bozza), introdurrebbe nell'ordinamento un elemento di flessibilità nuovo in grado di temperare, almeno in parte, le rigidità delle attuali regole di pensionamento. Vediamo dunque quali sono le regole vigenti e cosa potrebbe cambiare a breve.

Le regole vigenti - La riforma del governo Monti, il Dl 201/2011, ha confermato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 23 agosto 2004. Questa norma prevede a favore delle lavoratrici dipendenti, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico, e per le lavoratrici autonome, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, liquidata però secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Per esercitare questa opzione le lavoratrici devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di 57 anni o superiore per le lavoratrici dipendenti, 58 per quelle autonome. Questi ultimi requisiti vanno adeguati alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013). Inoltre dato che, ai sensi della Circolare Inps 35/2012 la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015, la domanda va presentata in tempo utile considerando le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. In altri termini i requisiti 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi dovranno essere perfezionati, quindi, entro novembre 2014, mentre, attualmente, la scadenza per le autonome è già stata superata. 

La proroga dell'opzione -  Il comma 3 dell'articolo 11 del ddl delega di riforma della Pa interviene, sulla disciplina sopra esposta, in senso estensivo su due lati, temporale e quantitativo. In primo luogo  proroga il regime temporalmente sino al 31 dicembre 2018 concedendo quindi tre anni in piu' rispetto alle regole attuali. Dall'altro ammette all'opzione anche i lavoratori uomini, sia dipendenti che autonomi, con un intervento che pone fine ad una discriminazione al contrario che ha visto sino ad oggi penalizzati i lavoratori uomini.
I requisiti per l'accesso e quelli di decorrenza resterebbero intatti, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto sino al 2015 i requisiti sono pari a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi per gli autonomi) e 35 di contributi; mentre dal 2016 e sino alla sua nuova scadenza, il 2018 per l'appunto, diventano 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi per gli autonomi), per effetto dello scatto dell'aspettativa di vita in programma dal 1° gennaio 2016 (si stima un incremento ulteriore di 4 mesi). Resterebbero confermate le finestre mobili con un differimento dell'erogazione della rendita previdenziale pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I tempi per il via libera definitivo del progetto non saranno tuttavia brevi. Il ddl delega inizierà il suo iter parlamentare solo da Settembre e quindi la misura, se sarà confermata dall'esecutivo, vedrà la luce in autunno.

Zedde

Le Casse di previdenza possono introdurre riforme, per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, senza rispettare in modo integrale il principio del pro rata, che comunque deve essere tenuto presente. Kamsin È quanto ha stabilito il tribunale di Milano in una recente sentenza che afferma, per la prima volta la possibilità, dopo la legge di Stabilità per il 2014, di approvare misure che incidono sulle prestazioni già maturate fino a quel momento, se sono giustificate dalla tenuta dei conti, così come recita l'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013, con una norma di interpretazione autentica.

La legge 147/2013 ha dato il via libera alla possibilità per le Casse di temperare un principio, quello del pro rata, che non consente di modificare in senso peggiorativo le prestazioni previdenziali maturate dagli assicurati con valore retroattivo. Negli ultimi anni infatti le delibere delle Casse Private hanno progressivamente ridotto gli assegni, senza cristallizzare, con il sistema delle quote, la pensione raggiunta fino al momento della riforma; un comportamento questo che si è però scontrato con la Suprema Corte che ha sempre negato la legittimità di tali delibere (si veda ad esempio da ultimo l'ordinanza 3828/2012). 

Ora la recente legge 147/2013 ha provato a porre rimedio stabilendo, che le delibere di queste Casse sono legittime anche se non tengono conto del rispetto del pro rata purchè adottate al solo fine di garantire l'equilibrio del sistema nel lungo periodo. La decisione del Tribunale di Milano dovrà tuttavia essere confermata dalle giurisdizioni di livello superiore, in particolare dalla Cassazione tiene a precisare Luigi Pagliuca:  «Ho sempre confidato che alla fine potesse prevalere il buonsenso nell'interpretazione di una norma che il legislatore ha voluto precisare una prima volta con la legge Finanziaria del 2007 e infine con l'ultima legge di Stabilità. Una Cassa di previdenza, dove le risorse economiche non sono infinite, deve poter tutelare i diritti di tutti i suoi iscritti e futuri pensionati. Ho fiducia che anche la Cassazione, accogliendo questo principio, consolidato nei giudici di merito, possa mutare orientamento».

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Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, approderà in Aula al Senato per il via libera definitivo non prima della fine del mese di Luglio. Kamsin E' quanto si apprende dal Calendario aggiornato dei lavori fissato da Palazzo Madama. L'Aula sarà impegnata nella discussione sino al 25 luglio sul ddl sulla Riforma Costituzionale e quindi sul decreto legge competitività (Dl 91/2014) e quello sulla cultura e turismo. Quindi è probabile che il provvedimento, incardinato attualmente in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale di Palazzo Madama, abbia il disco verde definitivo verso i primi di agosto, prima della pausa estiva. 

Il testo, che non dovrebbe subire variazioni sostanziali rispetto alla versione licenziata da Montecitorio prevede la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).

Intervento che viene attuato, come già detto, attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

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Il governo punta a chiudere in anticipo, entro ferragosto, la legge di Stabilità del 2015 per poi presentarla alle Camere già dal mese di Settembre. E' quanto si apprende da fonti vicine all'esecutivo che confermano come il Presidente del Consiglio Matteo Renzi stia accelerando su questo fronte. Kamsin Punti chiave per Renzi sono il consolidamento del bonus di 80 euro in busta paga, con l'ampliamento della platea dei beneficiari anche ai pensionati, un progressivo allentamento del patto di Stabilità che consenta ai Comuni di sbloccare le risorse che hanno nel cassetto e una riduzione ulteriore dell'Irap dopo quella già realizzata, in minima parte, con il decreto irpef.

Alcune modifiche potrebbero interessare anche le pensioni sulle quali il governo punta ad introdurre un assegno anticipato per i lavoratori espulsi dal mercato e a pochi anni dalla maturazione dei requisiti di pensionamento e una nuova calibratura del contributo di solidarietà sugli assegni piu' elevati. Ruota attorno a queste due ipotesi principali il canovaccio delle correzioni in materia previdenziale cui sta lavorando il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, insieme con i suoi più stretti collaboratori. Sullo sfondo restano i problemi di copertura finanziaria. I tecnici stanno vagliando tutte le simulazioni di impatto su platee e flussi di cassa Inps, in attesa delle scelte politiche che si determineranno in vista della legge di stabilità.

La prima misura, che certamente non risponde alla richiesta di una maggiore flessibilità in uscita gradualizzata con penalizzazioni voluta dalla sinistra Pd e dai sindacati, ha il pregio di dare una via d’uscita a una situazione di necessità senza stravolgere gli equilibri attuariali del sistema. Le ipotesi sono ormai note e ruotano intorno alla possibilità di introdurre un pensionamento con un anticipo di circa 2-3 anni sull'età pensionabile fissata dalla Riforma Fornero del 2011 con la restituzione dell'importo attraverso micro-ritenute sull’assegno quando questo diventerà definitivo. Le ipotesi in campo sono il cd. prestito previdenziale studiato dal precedente Ministro del Lavoro Enrico Giovannini o la proposta Damiano che aveva indicato in 62 anni e 35 anni di contributi la data limite per accedere all'anticipo. Le modalità di definizione di questa specie di sussidio di ultima istanza prima della pensione vera e propria sono però tutt’altro che chiare.

Piu' probabile invece una proroga dell'estensione del regime sperimentale donna fino al 2018 dopo che il governo ha reintrodotto la norma nel disegno di legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione.

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In attesa dell’ entrata in vigore dell’ aggiornamento dei nuovi criteri da applicare per gli ammortizzatori sociali in deroga per l’ anno 2014, l’Inps con messaggio n. 5787/2014 riprende un comunicato del Ministero del lavoro che ha invitato Regioni e Province autonome a concedere per l’ anno 2014 GIG in deroga per periodi non superiori ad otto mesi. Kamsin Com'è noto la CIG in deroga è un ammortizzatore sociale destinato a lavoratori ed imprese esclusi dalla tutela delle norme anticrisi. E’ un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della Cassa Integrazione guadagni (Circolare Inps 75/2009).

Il Ministero del lavoro aveva già preso in considerazione l’ argomento in una nota dello scorso dicembre con cui si invitavano Regioni e Province autonome a non concedere CIG in deroga per oltre 6 mesi. Ora il ministero è tuttavia tornato sulla vicenda indicando che gli enti territoriali non dovranno concedere la cig in deroga oltre 8 mesi e l'indennità di mobilità non dovrà superare complessivamente i 41 mesi (44 nel Mezzogiorno).

Per la mobilità i limiti riguardano i lavoratori che alla data del trattamento hanno beneficiato della mobilità per più o meno di 3 anni e sono i seguenti: a) lavoratori che hanno beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi: cinque mesi non prorogabili estensibili ad otto mesi per i lavoratori residenti nell’ area del Mezzogiorno ( Dpr. N. 218/78); b) lavoratori che hanno beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni: il trattamento concesso per l’ anno 2014 è per un massimo di sette mesi (non prorogabili) più ulteriori tre mesi per i lavoratori del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il limite complessivo non può comunque superare il limite massimo di tre anni e cinque mesi (piu' gli ulteriori 3 mesi per i lavoratori nel Mezzogiorno).

Damiano: all'appello manca un miliardo di euro - "È preoccupante la situazione della cassa integrazione in deroga: manca all’appello, secondo il ministro Poletti, un miliardo di euro per il 2014 e c’è un contenzioso aperto con le Regioni sulla durata dell’ammortizzatore che il Governo vorrebbe limitare ad un massimo di otto mesi" ha annunciato l'Ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. "Questo significherebbe che da settembre decine di migliaia di lavoratori non avrebbero più alcuna protezione e si aggiungerebbero alla già folta schiera dei disoccupati. Riformare la cassa integrazione in deroga è giusto, ma va fatto con la gradualità che ci suggerisce il buon senso".

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Come già anticipato da Pensioni Oggi la nuova bozza del Ddl delega sulla Pa aggiornata al 10 luglio, conferma le misure che erano state annunciate nell'originario provvedimento denominato "Repubblica Semplice" discusso dal Cdm del 13 Giugno scorso. Kamsin Il documento prevede tre interventi in materia previdenziale: a) estende la pensione anticipata in deroga alla disciplina generale; b) proroga il regime sperimentale donna, e; c) introduce il part-time a cinque anni dall'età pensionabile.

La prima novità riguarda il pensionamento in deroga a 64 anni. Su questo fronte il disegno di legge delega introduce rilevanti modifiche all'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011. Nello specifico il comma 5 dell'articolo 11 del ddl aggiunge un comma, il 15-ter, al citato articolo con il quale viene estesa anche al personale del pubblico impiego la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico anticipato al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni a condizione che sia perfezionata, entro il 31 dicembre 2012, la vecchia quota 96 (cioè 60 anni di eta e 36 di contributi o 61 anni di eta e 35 di contributi); per le donne requisiti ancora piu' agevoli fissati in 60 anni e 20 anni di contributi (per approfondire la disciplina attuale vedi: pensione a 64 anni).

Una seconda modifica è contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 11 del disegno di legge. Qui si prevede, per conseguire l'obiettivo di un ricambio generazionale nelle Pa, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel quinquennio antecedente alla data di collocamento a riposo verrebbe consentito, al personale del pubblico impiego, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una prestazione lavorativa ridotta del 50%. All'atto del collocamento a riposo il dipendente avrà diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio a tempo pieno nell'ultimo quinquennio. Che tradotto significa che l'amministrazione continuerà a versargli i contributi pieni in modo che il lavoratore non subisca una penalità sulla rendita pensionistica.

Infine il comma 3 dell'articolo 11 del testo di legge delega prevede l'estensione dell'opzione donna anche in favore dei lavoratori uomini. Il provvedimento proroga sino al 2018 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 anni (58 se autonomi) con i relativi adeguamenti dell'età previsti dalla normativa vigente. Com'è noto i lavoratori in questione otterranno l'anticipo al prezzo di una decurtazione significativa in quanto l'assegno sarà determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. 

I tempi di approvazione del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione non saranno tuttavia brevi. Questa settimana il testo sarà ultimato e quindi trasmesso in Parlamento ma il provvedimento verrà esaminato solo dopo la pausa estiva, a partire da settembre.

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