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Con la sesta salvaguardia vengono estesi di un anno tutti i profili di tutela attualmente aperti. Controlla qui se rispetti i requisiti per accedere ai benefici.

Kamsin Con l'approvazione al Senato la settimana scorsa del disegno di legge 1558 il legislatore ha confermato l'estensione delle vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. L'intervento, come già anticipato da pensionioggi.it nei giorni scorsi, allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016.

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, pensionioggi.it ha aggiornato, in attesa che venga pubblicata il ddl 1558 in Gazzetta Ufficiale e che seguano le istruzioni operative, il nuovo programma per verificare, in anteprima, la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato

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La Riforma delle imposte sul mattone sarà inserita nella legge di stabilità 2015 da 24 miliardi che il Governo presenterà a metà Ottobre e troverà applicazione dal 2015.

Kamsin La Tasi dal prossimo anno sarà sostituita. Con la legge di stabilità 2015 il Governo rimetterà mano alle imposte sul mattone per l'ennesima volta nel tentativo di rimettere ordine sulla materia. E si tornerà indietro nel tempo, con una imposta unica sulla casa nella quale confluiranno, sia la Tasi che l'Imu. La quale, in realtà, non è mai scomparsa perchè i proprietari di seconde abitazioni la pagano tutt'ora insieme alla Tasi, anche se con scadenze diverse.

La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti esplicitando i piani annunciati due giorni fa dal premier Matteo Renzi. «L'obiettivo  è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le mille scadenze ora previsti». L'idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a  metà giugno e a metà dicembre pagando il 50% di quanto pagato l'anno precedente durante il primo appuntamento per poi fare il calcolo e saldare a fine anno.

L'identikit della nuova tassa - che tornerà a chiamarsi Imposta Unica - non è ancora del tutto chiaro ma emergono i primi punti fermi. Innanzitutto non ci sarà un taglio del carico fiscale complessivo. E questo perchè secondo il governo l'aliquota Tasi del 2,5% per mille sulla prima abitazione resterà invariata; sulle seconde case (e sugli altri immobili) l'asticella resterà al 10,6% di tetto massimo Imu più Tasi sulla seconda. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa quest'anno dal Governo ai comuni per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso.

Ma verranno ripristinate la detrazioni fisse (come previste dall'Imu) di 200 euro ad abitazione alle quali si aggiungeranno (di nuovo) 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni. Il ripristino delle detrazioni "fisse" aiuterà a fare chiarezza rispetto alla normativa attuale che oggi rimanda alle decisioni dei Comuni creando migliaia di combinazioni possibili e diverse da un Comune all'altro. Inoltre il richiamo delle detrazioni fisse favorirà i proprietari di case con rendite catastali più basse che oggi sono penalizzati dall'attuale sistema.

Al momento però il testo all'esame del Governo non prevede l'unificazione anche della Tari, l'imposta sui rifiuti. "Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il testo andrà ritoccato" ha indicato infatti Zanetti che non esclude, ma eventualmente solo a partire dal 2016, che la tassa sui rifiuti sia accorpata alla Tasi-Imu.

Zedde

Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assegnatario dell'immobile in caso di divorzio o separazione legale tra i coniugi è l'unico tenuto al pagamento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le eventuali detrazioni. Ma i Comuni hanno dato indicazioni diverse.

Kamsin Il coniuge assegnatario dell'immobile, essendo titolare (anche ai fini TASI) del diritto reale di abitazione. Da ciò consegue che egli, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della TASI con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale. E' quanto ha indicato il MEF nelle Faq pubblicate il 4 giugno scorso sul sito del Dipartimento delle finanze (risposta n. 22).

Si tratta tuttavia di una interpretazione che non ha convinto molti Comuni che hanno, infatti, fornito indicazioni diverse ai contribuenti. Questi pertanto dovranno adeguarsi al fine di evitare sanzioni e contenziosi.

La disciplina della nuova tassa sui servizi indivisibili, infatti, non ripropone la medesima disposizione prevista in ambito IMU che stabilisce l’esonero del coniuge non assegnatario dagli obblighi di versamento.

In ambito TASI, infatti, da un lato, non si rinviene alcuna norma che prevede che il soggetto passivo sia l’assegnatario dell’immobile, dall’altro, nei confronti di tale soggetto non è normativamente riconosciuto alcun diritto di abitazione. Quindi a differenza dell’IMU, il cui perimetro applicativo è limitato al possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale), il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione a qualsiasi titolo dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.). 

L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013, prevede infatti che in presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo”. Da ciò consegue che entrambi i coniugi sarebbero chiamati a pagare l'imposta.
Questa impostazione porta a due risvolti pratici. Se l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati, contrariamente a quanto affermato dal MEF, l'imposta dovrà essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale è ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà. Con le medesime percentuali va poi spalmata l'eventuale detrazione, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune. In altri termini i coniugi pagano entrambi in base alle rispettive quote di possesso applicando l'aliquota per l'abitazione principale e, se prevista, l'eventuale detrazione viene ripartita sempre in ragione delle percentuali di proprietà (a meno di una diversa regolamentazione comunale).

Se l'immobile è invece interamente di proprietà del coniuge non assegnatario questi sarà tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune, cioè in una misura oscillante tra il 70 il 90 per cento, e nella stessa percentuale gli compete la detrazione. La rimanente parte del tributo sarà invece a carico dell'assegnatario cui spetta la detrazione sempre nella stessa misura. Entrambi dovranno applicare le aliquote per l'abitazione principale.

In definitiva i contribuenti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dai Comuni in materia per evitare possibili contenziosi. Infatti le indicazioni delle Finanze sono solo una trasposizione delle regole applicate dell'Imu, che tuttavia, da un punto di vista normativo, non possono trovare conforto nella disciplina sulla Tasi; e per questa ragione molti comuni non le hanno applicate.

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Zedde

Un disegno di legge bloccato al Senato da oltre un anno consentirebbe ai lavoratori invalidi con invalidità superiore al 46% di ottenere fino a 5 anni di contribuzione figurativa per anticipare l'accesso alla pensione. Le associazioni a tutela dei lavoratori invalidi: "fare presto".

Kamsin Possibilità per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa. Fino ad un massimo 5 anni valutabili ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. E' quanto prevede il ddl 682 presentato al Senato da Nicoletta Favero (Pd) Stefania Pezzopane (Pd), Laura Puppato (Pd) e Laura Bignami (Gruppo Misto).

Il ddl si pone l'obiettivo di rimediare alla situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori a cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46% ma inferiore al 74% - che la legge attuale tratta al pari dei lavoratori sani - dando loro la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. I lavoratori potenziali beneficiari, secondo quanto si legge nella relazione al ddl,  sono stimabili in circa 400 mila unità.

La proposta è "vecchia" in quanto giace in Senato da oltre un anno e la sua discussione non è stata ancora calendarizzata in Commissione Lavoro di Palazzo Madama. Un ritardo che "pesa" ricorda l'Aduc e varie altre associazioni che tutelano i lavoratori invalidi civili: "l'approvazione del testo sarebbe un segnale importante dato che la Riforma Fornero del 2011, che ha previsto un notevole innalzamento dell’età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute".

Con il ddl infatti sarebbero estesi benefici previsti dal comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che attualmente consente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio, nella forma attualmente vigente, è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

La proposta prevede l'estensione di tali benefici anche in favore dei lavoratori ai quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. "Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani" si legge nella relazione al testo del provvedimento.

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Saranno ammessi alla tutela anche i lavoratori che, attraverso la contribuzione volontaria, maturino i requisiti previdenziali entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità.

Kamsin I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama.

Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura tutela da un lato chi ha raggiunto un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro la fruzione dell'indennità di mobilità; dall'altro apre anche a chi riesca a perfezionare entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione. Ma in tal caso con alcuni limiti.

Possono attivare questa "estensione" infatti solo coloro che, facendosi autorizzare al versamento dei volontari, maturino il requisito contributivo entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità. In tal caso la legge precisa che il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

La precisazione sembra pertanto escludere dal beneficio coloro che non hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il termine dell'indennità di mobilità. Vale a dire che i lavoratori ammessi a maturare il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla scadenza della mobilità sono coloro che:

1) si fanno autorizzare ai volontari per maturare il requisito contributivo delle 2080 settimane utili per ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico. Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia;

2) si fanno autorizzare ai volontari per perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi se alla scadenza della mobilità hanno già il requisito anagrafico (ossia 61 anni e 3 mesi di età). Ad esempio un lavoratore che ha 62 anni e 34 anni e mezzo di contributi alla scadenza della mobilità potrà versare 6 mesi di contributi per raggiungere i 35 anni e perfezionare il quorum 97,3 come richiesto dalla vecchia normativa per accedere alla pensione di anzianità con le cd. "quote".

Di conseguenza saranno esclusi dalla possibilità di maturare i requisiti previdenziali entro i 12 mesi successivi alla mobilità quei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici dopo la scadenza della stessa. Ad esempio un lavoratore che alla fine della mobilità avrà 60 anni e 6 mesi di età e 36 di contributi e che maturerà i 61 anni e 3 mesi necessari alla pensione di anzianità con le quote nei successivi 12 mesi dal termine della mobilità non potrà accedere alla salvaguardia. 

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