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I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia.

Kamsin Cresce l'attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

 Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Il taglio del costo del lavoro dall'imponibile Irap si andrà ad aggiungere alla riduzione del 10% sulle aliquote dell'imposta regionale introdotta con il decreto Irpef lo scorso maggio.

Kamsin Contribuzione a carico dello Stato per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato per i primi tre anni. Cancellazione dall'Irap della componente lavoro a partire dal 2015. Sono queste le due misure shock annunciate ieri dal premier Matteo Renzi che dovrebbero essere presentate oggi con la finanziaria 2015 per dare una mano a rilanciare l'economia.

Misure che saranno accompagnate dalla conferma del bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti, dall'allentamento del patto di stabilità interno, e dall'introduzione, previo accordo con Abi, dell'anticipo facoltativo del TFR in busta paga a partire già dal prossimo mese di febbraio.

Le due novità annunciate a sorpresa da Renzi costano almeno 7 miliardi e mezzo: 6,5 miliardi per l'eliminazione della componente lavoro dall'Irap, un altro miliardo servirà invece a pagare la decontribuzione triennale dei nuovi assunti. Altri 10 miliardi serviranno per rendere permanente il bonus di 80 euro per il prossimo anno. E poi ci saranno 500 milioni per incrementare le detrazioni fiscali delle famiglie.

Per quanto riguarda l'Irap la decisione del governo dovrebbe essere quindi quella di ancorare imposta regionale sulle attività produttive solo ai profitti e agli interessi passivi eliminando completamente la componente relativa al costo del lavoro. Si tratta chiaramente di una misura in cui maggiori benefici saranno a vantaggio delle imprese medio-grandi che impiegano una importante forza lavoro. Per le imprese piu' piccole i risparmi d'imposta saranno pertanto piu' contenuti.

Sempre con la legge di stabilità il governo dovrebbe stanziare 1,5 miliardi per i nuovi ammortizzatori sociali, uno per la scuola, 500 milioni per sbloccare i contatti delle forze dell'ordine. Poi ci sono le spese ricorrenti tra cui 5 miliardi per le missioni di pace, il 5 per mille, Anas, Ferrovie dello Stato e cassa integrazione in deroga. 

Dalla revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese arriverebbe poco più di un miliardo. Nel mirino i crediti d'imposta, che con le nuove regole contabili sono molto più pesanti sul bilancio, e i regimi agevolati sull'Iva e sulle accise per l'autotrasporto, l'agricoltura, l'editoria. Cinque miliardi arriveranno dalla revisione della spesa per gli acquisti della pubblica amministrazione, con il riferimento ai prezzi standard della Consip, cui si aggiungeranno i risparmi dovuti alla razionalizzazione e alla dismissione delle partecipate locali. Le Regioni contribuirebbero con 3 miliardi (1,5 con il risparmio sugli acquisti, metà solo sulla spesa sanitaria), i Comuni con 1,5 miliardi e alle Province si chiederebbe un taglio di 500 milioni. Dal ministeri il governo conta di recuperare per il 2015 non meno di 3 miliardi. Dal recupero dell'evasione Iva con l'estensione del reverse charge, si conta di recuperare 6-700 milioni. Dalla stretta saranno comunque escluse le pensioni come ha confermato ieri il ministro del lavoro Giuliano Poletti.

Zedde

Per i datori che utilizzano il CCNL nazionale sul lavoro domestico scatta l'obbligo di iscrizione alla Cassa-Colf con riconoscimento del diritto all'assistenza contrattuale. Il contributo dovuto è pari a 0,03 euro l'ora e viene riscosso dall'Inps.

Kamsin La Cassa-Colf, la cassa mutua per colf e badanti è obbligatoria per coloro che applicano il Ccnl sul lavoro domestico. E' quanto è stato previsto con l'ultimo rinnovo del contratto nazionale che ha inserito tra gli elementi del contratto di assunzione la «applicazione di tutti gli istituti» incluso quello relativo «alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale».

  Lo scopo della Cassa-Colf è gestire trattamenti assistenziali, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle tutele pubblico-statali a favore dei collaboratori familiari. In particolare, la CassaColf garantisce ai lavoratori assicurati la liquidazione di un'indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza (20 euro per massimo 20 giorni), nonché il rimborso dei ticket sanitari (300 euro l'anno). Ai datori di lavoro, invece, assicura la copertura contro il rischio d'infortunio (dei lavoratori domestici), anche capitati itinere, di cui possano ritenersi responsabili fino all'importo di 50 mila euro.

In altri termini sono iscritti alla CAS.SA.COLF tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL a partire da quello stipulato il 16 Febbraio 2007, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF dall’altra.

La tutela della Cassa-Colf prevede il pagamento di una tariffa minima oraria complessiva di € 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali €0,01 a carico del lavoratore. Il versamento va fatto a cura del datore di lavoro, che deve provvedervi con la stessa periodicità (trimestrale), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di versamento dei contributi ordinari. I contributi di assistenza contrattuale vanno versati all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale è stata stipulata apposita convenzione per la riscossione; il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità.

La Cassa Colf eroga diverse prestazioni tra cui: a) l'indennità giornaliera in caso di ricovero; b) l'Indennità giornaliera in caso di convalescenza; c) il rimborso spese per ticket sanitari; d) il rimborso delle spese per ticket sanitari per prestazioni dovute a neoplasie di natura maligna; e) il rimborso delle spese periodo gravidanza; f) prestazioni in favore dei neonati figli di lavoratori iscritti. Il diritto alle prestazioni scatta se risultano versati contributi per quattro trimestri consecutivi e se è stato raggiunto un importo di versamenti pari a 25 euro (soglia minima).

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La legge Fornero incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino a 70 anni. Ma a distanza di oltre 2 anni dalla sua approvazione la norma ha ancora trovato una applicazione uniforme nei Tribunali. 

Kamsin E' ancora tutta aperta la partita per i lavoratori dipendenti del settore privato sulla possibilità di restare in servizio, dopo il perfezionamento della pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi) sino al compimento del settantesimo anno di età per raggiungere una pensione piu' succulenta. 

L'articolo 24, comma 4 del DL 201/2011 infatti dispone che: «Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita come previsti dall’art. 12 del d.l. n. 78/2000. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità». Sono diverse le criticità che pone questa disposizione. Vediamole.

Da un lato il legislatore pare aver di fatto introdotto, per la prima volta, due distinte discipline per il recesso ad nutum del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, le quali risultano differenziate, a seconda che alla fattispecie concreta trovi o meno applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nei seguenti termini:

- i dipendenti in forza presso datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (o, in caso di più unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti nel l’ambito del territorio di un singolo comune e in ogni caso ove i dipendenti occupati siano complessivamente più di 60) possono proseguire fino a 70 anni e sino a tale età sono tutelati contro i licenziamenti senza giustificazione;

- diversamente, i dipendenti in forza presso datori di lavoro aventi fino a 15 dipendenti ( nell’unità produttiva considerata o, in caso di più unità produttive, che non superino i 15 dipendenti nell’ambito del territorio di un medesimo comune, sempreché il dato occupazionale complessivo non superi le 60 unità ), possono essere licenziati al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, senza poter scegliere, di proseguire a lavorare sino ai 70 anni di età.

Oltre a tale articolazione, che viene determinata dall'operatività o meno dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, il principale interrogativo è quello relativo alla posizione giuridica del lavoratore interessato a proseguire l’attività lavorativa sino al settantesimo anno di età.

L’assenza di qualsiasi riferimento al consenso del datore di lavoro ovvero a particolari modalità attuative del precetto, dovrebbe far propendere per una ricostruzione in termini di vero e proprio diritto potestativo del lavoratore alla prosecuzione dell’attività lavorativa sino al settantesimo anno, con automatico diritto alla conservazione del pregresso regime di stabilità del rapporto e applicazione dei più favorevoli coefficienti di trasformazione per il calcolo della prestazione pensionistica così come accordati dal legislatore.

Se questa pare l'opinione prevalente e condivisibile, alcune sentenze recenti della giurisprudenza (Trib. Roma, 5 novembre 2013; Trib. Roma (ord.), 17 dicembre 2013, n. 141084; Corte App. Torino,
24 ottobre 2013) considerano invece la fruizione del diritto in questione subordinata al consenso del datore di lavoro, il quale, pertanto potrebbe opporsi alla prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile.

Dal canto loro queste sentenze fanno leva sull’utilizzo del termine “è incentivato” senza alcuna altra indicazione che consenta di affermare sia l’esistenza di un diritto in favore del lavoratore, sia la disciplina dell’esercizio di tale diritto, dall’altro l’espresso richiamo ai "limiti ordinamentali che il datore di lavoro potrà invocare per recedere legittimamente dal rapporto di lavoro" che, non potendo essere disapplicati unilateralmente dal lavoratore, implicitamente rinvierebbero ad una necessaria bilateralità del consenso. Si è fatto leva anche sulla recente espressa previsione che l'incentivazione non può operare nel pubblico impiego indicando che il riconoscimento di un diritto potestativo in capo al lavoratore nel settore privato creerebbe disparità di trattamento tra impiego pubblico e privato con possibilità di censura costituzionale.

In realtà l’intento del legislatore è quello di consentire la permanenza in servizio oltre l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, e dunque l’interpretazione più lineare è quella che riconosce al lavoratore la conservazione del medesime tutele sino a quel momento accordategli dall’ordinamento, senza possibilità di essere licenziato. 

Il Profilo Soggettivo - Quanto al profilo soggettivo, la norma è destinata a operare nei confronti dei lavoratori subordinati di imprese con oltre 15 dipendenti (perchè altrimenti non potrebbe, come visto, operare la tutela reale offerta dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento e quindi la prosecuzione del rapporto di lavoro), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici alla data del 31 dicembre 2011, inscritti all’Inps ovvero a uno dei regimi sostitutivi di questo anche se privatizzati.

La circostanza inoltre che alcuni di questi enti (si pensi all’Inpgi) abbiano optato per l’adozione del sistema di calcolo retributivo, non dovrebbe peraltro inibire l’applicabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro posto che il riferimento ai coefficienti di trasformazione dovrebbe essere inteso nel senso di applicabilità pro rata del relativo sistema di calcolo.

Zedde

 Il costo medio della Tasi sara' di 148 euro (74 euro da versare con l'acconto), ma se si prendono a riferimento le sole citta' capoluogo l'importo sale a 191 euro medi (96 euro per l'acconto), con punte di 429, un conto che sara' piu' salato dell'Imu per una famiglia su due. Kamsin Sono i dati emersi da un'elaborazione del Servizio Politiche Territoriali della Uil, dati rapportati alla rendita catastale delle abitazioni (A/2, A/3, A/4, A/5, A/7), nelle singole Citta' Capoluogo e con lo stesso criterio alla media nazionale di tutte le abitazioni.

"Si avvicina il 16 ottobre, data fissata per il pagamento dell'acconto della Tasi nei 5.279 Comuni, che entro il 18 settembre hanno pubblicato le aliquote sul sito del Ministero dell'Economia", si legge nel testo, "tra le amministrazioni comunali, 66 Citta' capoluogo di provincia (tra cui Roma, Bari, Catania, Verona, Padova, Palermo, Siena, Perugia, Trieste, Pescara, L'Aquila, Campobasso, Reggio Calabria, Firenze e Milano)". Si tratta di oltre 15 milioni di proprietari di prima casa (il 75% del totale), che saranno chiamati a versare l'acconto della Tasi, a cui si aggiungeranno anche, in molti Comuni, gli inquilini che dovranno pagare con una quota che varia dal 10% al 30% (ad esempio a Roma il 20% e a Milano il 10%).

La media dell'aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all'aliquota massima "ordinaria"), seppur "addolcita" dalle singole detrazioni introdotte dai relativi Comuni (la Uil calcola almeno 100 mila combinazioni diverse), tanto da poter parafrasare il detto "paese che vai, detrazioni che trovi". L'aliquota media complessiva applicata in tutti i Comuni e' dell'1,99 per mille.

Zedde

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