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L'emendamento approvato in Commissione Ambiente tagliava al 4 per cento, dal 10 per cento attuale, l'IVA sugli interventi di restauro e recupero edilizio, introducendo in questo modo un secondo bonus fiscale parallelo alle detrazioni IRPEF per l'edilizia e il risparmio energetico.

Kamsin I tecnici del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati bocciano la riduzione dell'IVA al 4 per cento sulle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche coperte da ecobonus e dai bonus casa. Secondo il dossier la norma determina minor gettito e la copertura individuata, cioè l'aumento dell'Iva sulla vendita delle nuove costruzioni non determina necessariamente effetti positivi di gettito. Non solo. I tecnici, si legge nel dossier, indicano anche che è necessario verificare la compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea tenuto conto che l'applicazione dell'aliquota ridotta Iva del 4 per cento è ammessa solo per specifiche tipologie di interventi.

La misura, contenuta in un emendamento approvato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, rischia pertanto di essere bloccata. Il nodo tuttavia è tutto politico in quanto l'aumento dell'Iva al 10 per cento per le vendite delle case ai privati rischia di affossare definitivamente il settore immobiliare, in chiara contraddizione con lo stesso provvedimento che vorrebbe favorire la vendita del patrimonio invenduto immobiliare delle imprese. L'esito della misura dovrebbe essere pertanto scontato con la soppressione della norma anche se a pronunciarsi dovrà essere formalmente la Commissione Bilancio.

Confermata invece la deduzione Irpef del 20 per cento per chi compra una casa nuova o ristrutturata da un costruttore. Resta la condizione di dover attivare una locazione per poter accedere al beneficio in parola, e si ammette l'ipotesi di una interruzione del contratto d'affitto per motivi non imputabili al proprietario. In altri termini se entro un anno il proprietario affitta di nuovo l' appartamento, con le medesime modalità, non perdera' il diritto alla riduzione del 20 per cento che altrimenti verrebbe meno.

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Chi è nel sistema totalmente contributivo non subisce la penalizzazione sulla pensione anticipata se non ha compiuto i 62 anni.

Kamsin I lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire le prestazioni pensionistiche con requisiti leggermente differenti rispetto a coloro che sono nel sistema retributivo o misto.

In favore dei contributivi puri infatti la riforma Fornero, DL 201/2011, riconosce prima di tutto la possibilità di accedere alla pensione anticipata all'età di 63 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prestazione pensionistica sia pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1250 euro). Il requisito anagrafico dei 63 anni è tuttavia soggetto agli adeguamenti della stima di vita istat e dunque già quest'anno è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 raggiungerà i 63 anni e 7 mesi. Questa opportunità a ben vedere sarà attivabile da pochi "fortunati": solo coloro che possono vantare carriere retributive molto rapide potranno infatti raggiungere un assegno minimo di 1.250 euro con soli 20 anni di contributi. 

Ma in ogni caso i contributivi puri mantengono sempre la possibilità, in alternativa, di accedere alla pensione anticipata con i requisiti standard (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica. Con una importante precisazione. A differenza di chi si trova nel sistema misto o retributivo al 31.12.2011 ai contributivi puri non si applica infatti il taglio sull'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età.

Alcune differenze interessano anche le prestazioni di vecchiaia. Se i requisiti anagrafici standard sono gli stessi di quelli vigenti per i lavoratori nel sistema misto e retributivo, per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.

Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.

Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

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I lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Qui il testo della legge 147/2014.

Kamsin E' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge 147/2014 che estende i benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori.

Con la pubblicazione in Gazzetta parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo (probabilmente entro il 5 Gennaio 2015 dato che la legge entrerà in vigore il 6 Novembre 2014) per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate - nei prossimi giorni - con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con l'entrata in vigore della legge, il legislatore porta quindi globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero nel 2011.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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Entro 6 mesi dall'approvazione del Jobs Act il Governo dovrà mettere nero su bianco le modifiche all'articolo 18. Renzi: "regole chiare per gli imprenditori da Gennaio".

Kamsin "Sul lavoro sono fatte considerazioni che dobbiamo risolvere anche rispetto all'ultima direzione. Il partito discute, dialoga, ma è evidente che se nella Legge di Stabilità mettiamo le risorse per il Jobs Act, dal primo gennaio deve partire la procedura, deve essere chiaro per un imprenditore sapere come funziona il sistema".  E' quanto ha affermato il premier Matteo Renzi nel corso della direzione del Pd convocata per discutere di "forma partito".

Il Governo conferma dunque la volontà di accelerare sulla Riforma del Mercato del Lavoro, il ddl per ora approvato solo da un ramo del Parlamento è ora all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.  L'obiettivo è di chiudere la seconda lettura del provvedimento entro Novembre e quindi adottare i decreti delegati entro la prima metà del 2015 (il Governo avrà 6 mesi di tempo per l'esercizio delle cinque deleghe chieste al Parlamento). 

Il punto piu' critico resta la delega sulla Riforma dei contratti di lavoro e sull'introduzione del contratto a tutele crescenti, punto sul quale resta la fibrillazione all'interno della maggioranza con i "malpancisti" del Pd pronti a dare battaglia alla Camera.

I Contenuti della Delega - Per quanto riguarda il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato.

Il nuovo contratto a tempo indeterminato - Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Nel concreto il governo dovrebbe lasciare in vigore l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i soli casi di licenziamenti discriminatori. Per le aziende sarà inoltre piu' vantaggioso ricorrere a questo strumento da un punto di vista fiscale (con alcuni vantaggi già indicati nel disegno di legge di stabilità come ad esempio gli sgravi contributivi per i primi 3 anni per i neo-assunti).

Le mansioni - Un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale deve essere contemperato con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni.

Controlli a distanza  e compenso orario minimo - Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.

Attività ispettive - Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

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Una norma del decreto legge "Sblocca Italia" offre al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato.

Kamsin L'art. 23 del decreto legge Sblocca Italia ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una prima disciplina del cosiddetto "Rent to Buy", uno strumento che potrebbe essere un volano per il mercato immobiliare.

Si tratta di un nuovo contratto in base al quale è possibile concedere al conduttore la possibilità di entrare immediatamente nel godimento di un immobile, con diritto di acquistarlo entro un termine determinato ed ad un prezzo chiaramente predeterminato.
In altri termini il conduttore ha diritto di acquistare la proprietà (esercitando l’opzione)
imputando in conto prezzo, in tutto o in parte, i canoni precedentemente pagati. Sono possibili delle varianti, come ad esempio il trasferimento della proprietà in forma automatica, cioè dopo l’avvenuto pagamento di tutti i canoni senza la necessità di esercitare l’opzione

Il contratto può essere stipulato da proprietari che siano costruttori, privati proprietari, società immobiliari, senza alcuna limitazione; egualmente i soggetti che possono entrare in godimento immediato possono essere famiglie, professionisti, imprese. L'operazione può avere ad oggetto ogni immobile, in qualunque comune: abitazioni, locali commerciali, artigianali, studi professionali, capannoni, etc.., in condominio o edificio oppure costituenti autonome unità immobiliari.

Il fattore rivoluzionario che rende assai conveniente acquistare Casa in tal modo è la possibilità di imputare al prezzo di vendita una parte del Canone mensile versato nel frattempo (nella misura indicata dalle parti in contratto), corrispondendo così in seguito, al momento del rogito, solo la rimanenza di prezzo; in quel momento il conduttore della casa ne diverrà proprietario, senza che i canoni pagati nel frattempo siano stati pagati "a perdere".

In questo modo il “nuovo” contratto consente a colui che ha in godimento l’immobile di fare fronte alla carenza iniziale di liquidità finanziando egli stesso l’acquisto. In pratica il proprietario accetta, almeno durante la fase iniziale, di percepire il prezzo non in un’unica soluzione, ma a rate.
Tuttavia, il futuro venditore risulta a sua volta garantito conservando la proprietà dell’immobile fin quando il potenziale acquirente non eserciti il riscatto e quindi solitamente fin quando tutti i canoni non saranno stati pagati.

Le parti dovranno stabilire entro quanto tempo il conduttore potrà chiedere di diventare proprietario; non sarà obbligato a farlo ma ne avrà gran convenienza, anche perché potrà accedere assai facilmente ad un mutuo per poter versare il residuo dovuto, avendo nel frattempo versato generalmente (almeno) un 25-30 % del prezzo. Mutuo a cui mai avrebbe potuto accedere all'inizio per finanziare l'intero acquisto.

Molte le differenze con la locazione. Il contratto "rent to buy" assicura al conduttore il diritto di acquisto al contrario di quanto avviene con la locazione; al nuovo contratto non si applica la disciplina vincolistica prevista dalle L. n. 392/1978 e 431/1998 (durata del contratto, disciplina del rinnovo automatico, etc.), ed inoltre  il rapporto tra il conducente ed il locatore è disciplinato dalle disposizioni civilistiche in tema di usufrutto.

I contratti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritti, garantiranno l'acquirente contro sorprese (fallimenti, pignoramenti etc..) in capo al venditore, per il periodo convenuto e che potrà arrivare fino a dieci anni.

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