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Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero del 2011 consente ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012 di accedere al trattamento anticipato a 64 anni. 

Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma Fornero. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012. 

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi sempre entro il 31.12.2012. 

Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia come individuati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni.

L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).

Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato". 

Però, nel caso in cui il lavoratore utilizzi contribuzione accreditata nella gestione autonoma, questi dovrà perfezionare i requisiti (piu' elevati) vigenti in tale gestione.

La Stima di Vita - Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.

Per il momento i lavoratori del settore pubblico, come già detto, sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche in loro favore.

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Zedde

La legge di stabilità ha confermato la detrazione Irpef pari al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica avanzata finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Kamsin Il Ddl di stabilità proroga di un anno il bonus mobili, la misura introdotta nel 2013 che consente la detrazione Irpef del 50%, su una spesa massima di 10 mila euro ripartita in 10 anni, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. I requisiti per la sua fruizione restano gli stessi. Presupposto per il beneficio è, infatti, l'aver già effettuato un intervento di ristrutturazione e precisamente un intervento di:

- manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;

- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti (in località con dichiarato stato di emergenza);

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione e da cooperative edilizie (a determinate condizioni).

Per la detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili: non è invece necessario, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31/12/2014. La data di avvio dei lavori va dimostrata con eventuali abilitazioni amministrative o tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'acquisto di mobili/elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso di quello oggetto di intervento edilizia.

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E per l'acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell'importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Zedde

La scelta è preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Arriva la conferma sull'anticipo del TFR in busta paga. L'articolo 6 del disegno di legge di stabilità prevede in via sperimentale, per i periodi tra il primo marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR. La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale.

L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria e non separata. Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27.000 euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

L'opzione sarà disponibile anche per i lavoratori che stanno versando il TFR in un fondo di previdenza complementare. Durante quel periodo, quindi, l'accantonamento al Fondo sarà costituito solo dal contributo del dipendente e del datore di lavoro mentre la quota del TFR finirà in busta paga del prestatore.

La scelta comunque è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Di conseguenza il lavoratore che abbia scelto di avere il TFR in busta paga non potrà, prima di tale data, tornare sui suoi passi. Per i lavoratori che non chiederanno la liquidazione mensile in busta paga del TFR rimarranno in vigore le previgenti scelte, cioè il trasferimento della somme al fondo pensione sia con modalità esplicita che tacita, oppure il suo mantenimento in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti sulle imprese dovrebbero essere neutri in quanto la bozza del ddl prevede che i datori di lavoro possono accedere un finanziamento bancario assistito sia dalla garanzia di un fondo costituito presso l'Inps, sia da una garanzia dello Stato. Il finanziamento potrà essere concesso da una delle banche che aderiranno l'accordo tra Abi e governo, indicando il TFR maturato dei dipendenti attraverso una particolare procedura di certificazione che dovrà essere rilasciata dall'INPS..

Zedde

Dagli incroci delle banche dati dell'anagrafe tributaria l'Agenzia delle Entrate potrà inviare inviti preventivi ai contribuenti. Il Piano vuole rafforzare l'incrocio dei dati su acquisti e vendite con lo spesometro.

Kamsin La legge di stabilità cerca 3,8 miliardi di recupero dell'evasione fiscale. 900 milioni dovrebbero arrivare dal reverse charge per l'Iva autorizzato dall'Unione Europea, almeno un altro miliardo sarà chiesto al settore dei giochi. Ma la lotta all'evasione passerà anche da un maggior utilizzo delle banche dati che dovrebbe portare all'invito nei confronti del contribuente per consentirgli di rivedere la propria posizione fiscale.

Una piccola rivoluzione potrebbe riguardare anche il ravvedimento operoso con l'allargamento dei tempi in cambio di un aumento progressivo delle sanzioni dovute.

Dal 2016 inoltre la dichiarazione Iva non viaggerà più insieme al modello Unico e questo comporterà il cambio delle scadenze di presentazione per imprese, autonomi professionisti punto il modello per l'imposta sul valore aggiunto andrà inviato, infatti entro fine febbraio. Si tratta di una semplificazione che consentirà allo stesso tempo di cancellare l'altro obbligo di comunicazione annuale dei dati aggregati.

Sempre sulla lotta all'evasione uno degli interventi presenti nel ddl di stabilità prevede il controllo sulle polizze Rc auto attraverso dispositivi telematici con i autovelox, tutor e accessi Ztl.

Sui giochi, invece, arriva l'aumento del prelievo unico sulle new slot, operazione che decolla dal primo aprile 2015 e non più dal primo gennaio.  Il prelievo unico dovrebbe salire al 17 per cento per le newslot e al 9 per cento per le videolottery.  Per contrastare il gioco illegale troverà spazio anche la sanzione di 1500 euro al giorno per chi ha apparecchiature, newslot collegate e per i cosiddetti totem dei giochi online.

Zedde

Si sta chiudendo la possibilità per le lavoratrici con 57 anni di età e 35 di contributi di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo. Il Collettivo Opzione Donna: "Pronto un ricorso contro l'Inps".

Kamsin Per colpa di una restrizione dell'Inps migliaia di lavoratrici che fino ad oggi beneficiavano della legge Maroni del 2004 rischiano di dover rimandare la pensione di diversi anni.  Com'è noto, infatti l'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente alle donne con 57 anni e 35 anni di anzianità (58 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione entro il 2015 optando per il sistema di calcolo contributivo, con un assegno di pensione ridotto di circa il 25-30%. Possibilità che è stata confermata anche dalla Fornero nel 2011 rimanendo quindi l'unica vera alternativa per ottenere un anticipo sull'età pensionabile. 

Ma l'Inps ed il Ministero del Lavoro si sono messi subito di traverso con una interpretazione del tutto opinabile: per fruire del beneficio infatti, dice la Circolare Inps 35/2012, entro la data del 31.12.2015 deve essersi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome) a cui aggiungere anche la speranza di vita (3 mesi dal 2013). Una precisazione che nei fatti taglia fuori chi compirà i 57 anni da settembre di quest'anno (30 settembre per il pubblico impiego); mentre le autonome già sono state escluse da un pezzo per via di una finestra piu' lunga, pari a 18 mesi per l'appunto.

A nulla sono servite le pressioni del Parlamento per una modifica della Circolare, nè ad oggi si sono concretizzate le ipotesi di una estensione del regime sino al 2018 come paventate dal governo nelle settimane scorse.

Come già anticipato dalle pagine di questo giornale nei giorni scorsi la normativa restrittiva dell'Inps rischia di essere illegittima in quanto la legge istitutiva non menziona la finestra mobile. La legge si limita ad indicare solo che, alla data del 31.12.2015, siano perfezionati i requisiti.

E proprio l'altro giorno, la redazione di pensionioggi.it, ha ricevuto notizia che il Comitato Opzione Donna è in procinto di attivare un ricorso contro l'Inps "per la cancellazione delle due note circolari 35 e 37/2012, che impediscono a molte donne di poter accedere alla pensione con le regole agevolate entro il 2015". Giovedì 30 ottobre a Roma, all'interno di Montecitorio, - si legge nel comunicato - ci sarà una conferenza stampa con la presenza di una delegazione del collettivo "Opzione Donna" e degli avvocati interessati, per rendere noto il nostro ricorso e sensibilizzare ancora una volta la politica sulla questione. Ci uniamo anche noi nella speranza che possano esserci novità sulla materia. 

Riforma Pensioni, uno stop per ora alla proroga dell'opzione donna
Zedde

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