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Governo pone fiducia sul decreto pubblica amministrazione
Salvini, la Lega va da sola. Berlusconi vede piu' il premier che altri
Riforma Pensioni, ecco cosa resta dopo le modifiche in Senato
Stop alla deroga per i quota 96 della scuola, via la misura che salvava dalla penalizzazione quei lavoratori che avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017, i docenti e i primari potranno restare sul posto di lavoro sino a 70 anni; no ai benefici previdenziali alle vittime di terrorismo. Kamsin Sono queste le misure che sono state stralciate dal testo della legge di conversione del Dl sulla Pa che erano state approvate in prima lettura alla Camera la settimana scorsa. Insomma al Senato è arrivato, come anticipato ieri da Pensioni Oggi, il contrordine su gran parte di quelle misure previdenziali che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo per molti lavoratori. Ora il testo sarà votato dal Senato dove il governo ha posto la questione di fiducia e poi dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Il tutto dovrebbe concludersi entro Venerdì in modo da rispettare la breve pausa estiva del Parlamento.
Con lo stralcio delle innovazioni l'esecutivo ha dunque deciso di accogliere i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sollevato dubbi di copertura nel documento presentato venerdì scorso. Nel dettaglio, secondo la Ragioneria, la norma sui quota 96 della scuola, che avrebbe regalato il pensionamento a settembre a 4mila insegnanti e addetti della scuola (platea che potrebbe allargarsi), risulta «scoperta in termini di fabbisogno e indebitamento netto». E quindi per assicurare «la neutralità degli effetti per il 2014 la riduzione da apportare si deve attestare a 45 milioni di euro» (e non 34 milioni come indica la relazione tecnica del provvedimento).
Nella legge di conversione dovrebbero quindi vedere la luce sono alcune delle misure discusse nei giorni scorsi su Pensioni Oggi. In particolare resta l'abolizione del trattenimento in servizio nelle Pa a decorrere dal 31 Ottobre 2014 (31 Agosto 2014 per il personale scolastico) con la deroga prevista in favore dei magistrati (che vedono il termine dell'istituto spostato al 31 Dicembre 2015). Resta salva la facoltà per le Pa di risolvere il rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione tuttavia che abbiano perfezionato il 62° anno di età (65 per i dirigenti medici e di ruolo sanitario). La facoltà non sarà esercitabile nei confronti dei magistrati, dei professori universitari e dei responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Questi lavoratori quindi potranno rimanere in servizio sino al 70° anno di età.
Saltata anche la norma che limitava il ricorso all'ausiliaria dei militari e quella che consentiva benefici previdenziali in favore delle vittime di terrorismo. Dovrebbe invece passare la misura che consente il prepensionamento dei giornalisti di imprese editoriali in crisi per favorire i processi di ristrutturazione (il governo infatti non ha formulato una proposta di soppressione dell'articolo 1-ter).
Nel commentare le novità sull'abolizione della deroga per i quota 96 della scuola Matteo Renzi ha difeso ieri la misura indicando che non c'entrava nulla con la "ratio" del decreto ma ha fatto sapere che sulla scuola è in preparazione un intervento entro fine agosto assai più ampio, come perimetro di riferimento, della platea dei 4mila interessati dalla misura cancellata. Insomma il governo ha minimizzato le tensioni con la Ragioneria indicando che entro pochi giorni la politica potrà prevalere sulle obiezioni tecniche.
Zedde
Esodati, in pensione anche chi è stato rioccupato
Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Kamsin E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.
Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.
Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.
I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.
L'indirizzo emerso dovrebbe pertanto travolgere anche gli ulteriori paletti in materia introdotti nella seconda salvaguardia e nella terza salvaguardia (dove il limite è stato temperato ma risulta ancorato ad un vincolo di reddito).
Zedde
Governo frena su pensioni, cancellata quota 96 per insegnanti
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Riforme: Finocchiaro, su immunita' c'e' soluzione equilibrata
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Responsabilita' toghe: Anm, rischio cause strumentali
Riforme: resta immunita' anche per i senatori non piu' eletti
Riforme: ecco il nuovo Senato Via indennita', immunita' resta
- Roma, 4 ago. - Addio ai senatori a vita e all'indennita' per i componenti del Senato. L'Aula del Senato ha approvato in tempi 'record' l'articolo 3 del ddl riforme che prevede che il Presidente della Repubblica potra' nominare 5 senatori scegliendo tra "i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati".
Resta immunita' anche per i senatori, ok Aula
Inoltre, si stabilisce la durata della Camera dei deputati che restera' in carica per 5 anni. Con l'approvazione da parte dell'Aula di palazzo Madama all'articolo 9 del testo del ddl riforme costituzionali, i futuri nuovi senatori non percepiranno piu' alcuna indennita'. L'articolo 9 del ddl, infatti, modifica l'articolo 69 della Costituzione, che nella nuova formulazione prevede che l'indennita' "stabilita dalla legge" spetti ai componenti della sola Camera dei deputati.
Approvato anche l'articolo 8 del ddl costituzionale, che modifica l'articolo 67 della Costituzione e prevede che "i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato".
Finocchiaro, su immunita' c'e' soluzione equilibrata
Resta aperto il nodo immunita' anche se, dice Anna Finocchiaro, "I relatori ritengono che il testo della commissione sia il testo che debba esser votato dall'Aula in considerazione del dibattito che si e' svolto". La presidente della commissione Affari Costituzionali ha aggiunto: "a me pare che la soluzione adottata e' quella che meglio garantisce in un bilanciamento, in cui nessuna soluzione estrema vince, una ragionevole equilibrata composizione, salvaguardando il principio di pari trattamento di deputati e senatori". Poi ha concluso: "il superamento del bicameralismo nulla toglie al prestigio del Senato. "Partivamo da un testo" che conservava solo ai deputati l'insidacabilita' e l'autorizzazione a procedere", ha spiegato.

