L'ordinamento riconosce due ordini di prestazioni di invalidità. Quelle basate su un rapporto assicurativo, cioè le prestazioni previdenziali, e quelle civili fondate su un determinato requisito di invalidità civile.

Le Pensioni di Invalidità

Sotto il termine pensione di invalidità si annidano tante e diverse prestazioni economiche erogate prevalentemente dall'Inps, l'Istituto che gestisce la previdenza pubblica obbligatoria. E' un termine di uso comune, molto dispersivo, che può riferirsi da un lato alle prestazioni di invalidità previdenziali come riformate dalla legge 222/1984 (principalmente l'assegno ordinario d'invalidità o la pensione di inabilita' assoluta) dall'altro alle corresponsioni economiche in favore degli invalidi civili che hanno natura assistenziale in quanto slegate da un rapporto assicurativo (cioè dal versamento dei contributi). 

Rientrano in questo alveo in particolare l'assegno mensile di invalidità, riconosciuto nei confronti dei cittadini con una invalidità accertata oscillante tra il 67 ed il 99%, la pensione di inabilita' civile, riconosciuta ove l'invalidità sia pari al 100%; l'indennità di frequenza, riconosciuta verso i minori di 18 anni e l'indennità di accompagnamento un sussidio erogato per la non autosufficienza del soggetto inabile. Prestazioni assistenziali specifiche sono previste dalla legge nei confronti dei ciechi civili e dei sordi civili. 

Prestazioni Previdenziali
I soggetti invece che possono vantare un rapporto assicurativo con un fondo previdenziale hanno diritto a prestazioni previdenziali diverse il cui importo è sostanzialmente commisurato alla retribuzione e alla contribuzione versata durante l'arco dell'attività lavorativa. Per effetto della Riforma del 1984 (legge 222/1984) le principali prestazioni appartenenti a questo gruppo sono l'assegno ordinario d'invalidità e la pensione di inabilità, prestazioni erogate nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, degli autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. I lavoratori del pubblico impiego (assicurati presso le gestioni cd. esclusive rispetto all'assicurazione generale obbligatoria) hanno diritto a prestazioni specifiche come l'inabilità alle mansioni o al proficuo lavoro (ma non all'assegno ordinario di invalidità) e la pensione di inabilità per inabilità assoluta, quest'ultima analoga a quella prevista per i lavoratori del settore privato. 

Il riconoscimento della causa di servizio
Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio o per infortunio sul lavoro i lavoratori dipendenti del settore privato coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Inail hanno diritto alla rendita Inail non reversibile, in alternativa, ai trattamenti privilegiati di invalidità (assegno ordinario privilegiato e pensione di inabilità privilegiata) ex art. 6 della legge 222/1984. La principale differenza rispetto alle pensioni di invalidità sopra descritte riguarda la circostanza che le prestazioni privilegiate non necessitano di un alcun requisito contributivo. Per averne diritto è sufficiente, pertanto, che il lavoratore abbia anche solo un giorno di lavoro e che, ovviamente, abbia contratto l'invalidità in conseguenza dell'attività lavorativa prestata. 

Per i dipendenti pubblici, occorre invece sottolineare che l'articolo 6 del decreto legge 201/2011 ha provveduto, dal 6 dicembre 2011 all'abrogazione degli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e della pensione privilegiata prevista dall'articolo 64 e ss. del Dpr 1092/1973 e dall'articolo 48 del Dpr 686/1957. Per i dipendenti pubblici è rimasta, pertanto, soltanto la tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che però – in base alla normativa vigente - non si applica a tutti i lavoratori pubblici, ma solo a quelli che sono applicati a specifiche attività individuate come pericolose nell’ambito dell’ordinamento dell’Inail. L'indicata abrogazione non ha coinvolto i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che, pertanto, possono continuare a godere dei suddetti trattamenti con le specificità previste dal proprio ordinamento.

La tavola seguente, elaborata da PensioniOggi.it, raccoglie le principali voci e prestazioni a seconda del grado di invalidità e del comparto di appartenenza del lavoratore. 

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