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I segretari comunali e provinciali perdono i diritti di segreteria e il diritto di rogito. Effetti attenuati tuttavia per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale.

Kamsin Con la conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione, avvenuta con la legge 114/2014, dimagriscono i compensi dei segretari comunali e provinciali. Come si ricorderà, secondo le norme previgenti, gli enti locali erano infatti tenuti ad attribuire una quota dei diritti di segreteria percepiti dai Comuni connessi all’espletamento di servizi istituzionali quali ad esempio l'espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio di carte di identità, l'istruttoria pratiche ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale. Si tratta di somme che vengono riscosse dai Comuni, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va in parte al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali (il 10%) e la restante parte al Comune.

Il Comune era inoltre tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75 per cento della quota sui diritti di rogito spettante al Comune, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

L'articolo 10 del Dl 90/2014 interviene sulla materia prevedendo l'abolizione dell’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito. Le somme pertanto verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali. C'è solo un temperamento: per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. E vengono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

Riforma Pensioni, piu' facile il pensionamento d'ufficio a 65 anni nelle PaZedde

Le abitazioni di lusso continuano a pagare l'Imu e la Tasi ma la somma delle due aliquote non può superare le aliquote massime previste per lo scorso anno.

Kamsin Tassazione senza sconti per chi risiede nelle abitazioni di lusso. Sono circa 73mila le unità immobiliari su un totale di oltre trenta milioni di abitazioni censite in catasto che dovranno pagare il binomio Imu-Tasi anche se sono adibite ad abitazione principale da parte dei proprietari.

Si tratta degli immobili a destinazione ordinaria nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 che comprendono le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per questi immobili anche se dovessero rappresentare la residenza principale dei loro proprietari non vale l'esenzione dall'imposizione Imu come prevista per l'abitazione principale in generale ai sensi di quanto indicato nella legge 147/2013. E analogamente non valgono le agevolazioni Tasi eventualmente previste dalle amministrazioni comunali per gli immobili definiti come abitazione principale.

La conseguenza è che i proprietari di immobili di lusso saranno tenuti al versamento dell'Imu nelle date di giugno e dicembre secondo quanto fissato dal regolamento comunale. Resta tuttavia fermo il vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 della legge 147 2013 secondo cui la somma delle aliquote Tasi e l'Imu non può superare, per quanto riguarda l'anno 2014, le aliquote massime Imu 2013 per questa tipologia di immobile.  Ciò significa che l'aliquota massima delle due imposte può arrivare a raggiungere il 6 per mille (incrementabile ulteriormente dello 0,8 per mille nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato l'aumento extra concesso ai Comuni dal legislatore per finanziare interventi di detrazione imposta sulle abitazioni principali).

Per quanto riguarda l'appuntamento con l'Imu tuttavia il proprietario potrà applicare la detrazione che era prevista negli anni scorsi sulla prima casa, pari a 200 euro. Mentre non godrà della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.

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Un ordine del giorno approvato da Palazzo da Madama chiude a nuove salvaguardie ma apre ad una indagine per verificare i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica.

Kamsin Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia si avvia alla sua definitiva approvazione, probabilmente già la prossima settimana. L'accordo tra le forze politiche in Commissione lavoro a Palazzo Madama ha retto ed il testo sarà confermato nella versione uscita a Luglio da Montecitorio.

Nella giornata di Mercoledì è stato anche approvato un emendamento a firma di Pietro Ichino (Sc). L'emendamento dichiara sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro.

Nell'Odg si sottolinea infatti come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

Il documento invita a "voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione; è invece tempo di incominciare a operare in modo efficace e incisivo per l'aumento del tasso di occupazione della popolazione italiana in età superiore ai 50 anni".

L'Odg impegna pertanto il Governo "a sviluppare – anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere di politiche di active ageing – un insieme organico di interventi volti a incentivare e facilitare la permanenza e/o il reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di flessibilizzazione dell'età del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva, nonché a integrare queste misure con l'attivazione di versamenti volontari per il recupero di periodi non lavorati o di studio, a carico del lavoratore anziano e del suo datore di lavoro; inoltre, laddove nessuna delle anzidette misure di promozione dell'invecchiamento attivo possa essere adottata o risulti sufficiente a risolvere il problema occupazionale, nonchè ad affrontare il problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto l'occupazione senza avere ancora i requisiti per il pensionamento e che si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal mercato del lavoro".

In questo contesto non sarenno presi in considerazione ulteriori provvedimenti di salvaguardia anche se il documento apre ai soli "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia".

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Con la Riforma Fornero è possibile riscuotere il primo rateo di pensione dopo che il lavoratore ha perfezionato i requisiti previsti dalla normativa attuale. Ma non tutte le prestazioni hanno visto l'abolizione della finestra mobile.

Kamsin Una volta che sono stati perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi da cui scaturisce il diritto ad una prestazione previdenziale il lavoratore deve verificare se sussiste un periodo di slittamento prima dell'effettiva percezione della pensione. Si tratta questo di un periodo di vuoto economico durante il quale il lavoratore può anche lasciare il posto di lavoro.

In passato, prima della Riforma Fornero, il periodo era piuttosto lungo, era questo il periodo di attesa dettato dalle cd. finestre mobili che prevedevano un differimento nella data di erogazione della pensione oscillante tra i 12 e 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.

Tra i pregi della Riforma del 2011 c'è appunto l'abolizione (o per meglio dire la disapplicazione) di questo escamotage che occultamente innalzava i requisiti per la pensione. Ad oggi quindi tutti i lavoratori, con l'eccezione di alcune specifiche prestazioni previdenziali a carico dell'Inps, conseguono la prestazione pensionistica quasi immediatamente dopo la maturazione dei requisiti per la pensione. Vediamo di fare un pò di ordine dato che ci pervengono molti quesiti da parte dei lettori sulla questione.

Nello specifico dal 2012 nella pensione di vecchiaia la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’ età anagrafica (cioè 66 anni) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti assicurativi e contributivi (cioè 20 anni di contributi). Stessa regola vale per la pensione anticipata la cui decorrenza è fissata il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 6 mesi).

Una volta soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ma non tutte le prestazioni previdenziali sono state oggetto di questa "armonizzazione". Tutte le prestazioni che non sono state regolate dall'articolo 24 del Dl 201/2011 vedono infatti, ancora oggi, l'applicazione del differimento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Si tratta non solo dei lavoratori interessati in via eccezionale dall'ultrattività della vecchia normativa (come i lavoratori salvaguardati o i lavoratori della pubblica amministrazione oggetto di prepensionamento) ma anche delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale, delle prestazioni erogate in regime di totalizzazione nazionale, dei lavori usuranti, del comparto difesa e sicurezza (per il quale non è stato adottato il regolamento di armonizzazione) ed in generale tutte le prestazioni previdenziali che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.

In verità ci si aspettava dal legislatore un maggiore coordinamento nella disciplina con l'abolizione della finestra mobile in favore di tutte le prestazione in modo da evitare un regime che per molti risulta ancora troppo complesso.

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 Le retribuzioni contrattuali restano ferme ad agosto scorso sul mese precedente e segnano un aumento dell'1,1% tendenziale. Complessivamente, nei primi otto mesi dell'anno la retribuzione oraria media e' cresciuta dell'1,3% rispetto al corrispondente periodo 2013. Kamsin  E' quanto certifica l'Istat. Nei principali macrosettori, ad agosto le retribuzioni registrano un incremento tendenziale dell'1,4% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni (3,1%), estrazione minerali (2,9%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi e legno, carta e stampa (entrambi 2,8%). Si registrano variazioni nulle in tutti i comparti della pubblica amministrazione e una variazione negativa nel settore dei trasporti, servizi postali e attivita' connesse (-0,3%). Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di agosto non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno e' scaduto. Alla fine dello scorso mese la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo e' del 59,0% nel totale dell'economia e del 47,0% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto e' in media di 32,0 mesi per l'insieme dei dipendenti e di 17,1 mesi per quelli del settore privato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 40 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 7,6 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

Inoltre, dopo il risultato positivo dei primi tre mesi dell'anno, dovuto agli effetti del nuovo regime fiscale in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il mercato immobiliare segna, nel secondo trimestre, un nuovo calo pari al 3,6% rispetto all'analogo periodo del 2013. In controtendenza, risalgono dell'1,8% le compravendite di abitazioni nelle citta' capoluogo e del 10,3% quelle degli immobili industriali. Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate, nella nota trimestrale pubblicata dall'Osservatorio del mercato immobiliare. In generale, la flessione e' contenuta nel settore residenziale, che perde solo l'1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, mentre si registrano cali superiori al 5% nel settore commerciale (-5,1%), nel terziario (-6,9%) e nelle pertinenze (-5,1%). 

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