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La facoltà di opzione sarà a disposizione dei soli lavoratori del settore privato con l'esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Con la presentazione ufficiale del disegno di legge di stabilità in Parlamento, il Governo ha confermato l'anticipo del TFR in busta paga. L'articolo 6 del disegno di legge di stabilità prevede in via sperimentale, per i periodi tra il primo marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR. La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale.

L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria e non separata. Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27.000 euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

L'opzione sarà disponibile anche per i lavoratori che stanno versando il TFR in un fondo di previdenza complementare. Durante quel periodo, quindi, l'accantonamento al Fondo sarà costituito solo dal contributo del dipendente e del datore di lavoro mentre la quota del TFR finirà in busta paga del prestatore.

La scelta comunque è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Di conseguenza il lavoratore che abbia scelto di avere il TFR in busta paga non potrà, prima di tale data, tornare sui suoi passi. Per i lavoratori che non chiederanno la liquidazione mensile in busta paga del TFR rimarranno in vigore le previgenti scelte, cioè il trasferimento della somme al fondo pensione sia con modalità esplicita che tacita, oppure il suo mantenimento in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti sulle imprese dovrebbero essere neutri in quanto la bozza del ddl prevede che i datori di lavoro possono accedere un finanziamento bancario assistito sia dalla garanzia di un fondo costituito presso l'Inps, sia da una garanzia dello Stato. Il finanziamento potrà essere concesso da una delle banche che aderiranno l'accordo tra Abi e governo, indicando il TFR maturato dei dipendenti attraverso una particolare procedura di certificazione che dovrà essere rilasciata dall'INPS.

Zedde

Il Ddl di Stabilità conferma, come anticipato nei giorni scorsi sulla pagine di questo giornale, la fine dell'esenzione dalla tassazione Irpef per "i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico". Kamsin E la tassazione avverrà in maniera retroattiva. Infatti, inizieranno a essere tassati i proventi percepiti dai beneficiari dalle polizze vita a partire dal 1° gennaio 2014 e non dal 1° gennaio 2015, data entrata in vigore del Ddl di stabilità (ossia dal 2015).

L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo.

Tra le conferme c'è l'introduzione del TFR in busta paga. In via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.

L'opzione potrà essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi. Il ddl prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. bonus “80 euro”).

E' prevista, inoltre, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito bancario (previsto dal medesimo disegno di legge), il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. Le medesime misure compensative vengono, tra l'altro, riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il ddl conferma anche l'incremento dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali: sarà applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2014. L'imposta dovuta dagli enti non commerciali (in primo luogo trust e fondazioni bancarie) sarà quindi pari al 21,38% (il 27,5% del 77,74%) del dividendo percepito. La retroattività interesserà anche le assicurazioni.

Zedde

L'aumento dell'aliquota Irap sarà retroattivo. La bozza ufficiale del Ddl di Stabilità conferma gli aumenti di imposta a cominciare dall'Imposta regionale sulla attività produttve. Kamsin I versamenti per il 2014 dovranno, quindi, essere effettuati con un'aliquota più alta rispetto a quella che aveva ridotto il decreto sul bonus Irpef (Dl 66/2014) e per la quale era stato introdotto a copertura l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% a partire dal 1° luglio scorso. Ciò significa che l'aliquota salirà al 3,9% e non sarà piu' del 3,5 per cento.

Nel determinare il saldo dell'Irap in scadenza il 16 giugno 2015, non si potrà, inoltre, utilizzare la nuova agevolazione, prevista dalla stessa bozza del ddl di stabilità, che consente la deduzione integrale del costo del lavoro derivante da contratti a tempo indeterminato. Il beneficio in parola, infatti, scatterà soltanto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Dal prossimo anno, dunque, l'imposta si calcolerà con l'aliquota del 3,9% e con la deduzione limitata per le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato (7.500 euro a testa per gli over 35 e 13.500 per donne e under 35, con importi raddoppiati in talune regioni meridionali). Vengono comunque fatti salvi i minori versamenti in acconto effettuati in base all'aliquota 3,5% utilizzando il metodo previsionale, come aveva espressamente stabilito dal decreto Irpef (articolo 2, comma 2, del Dl 66/2014).

Zedde

Pensionati, dipendenti pubblici, metalmeccanici: novembre sara' un mese 'caldo' per le proteste che accompagneranno l'esame parlamentare della legge di Stabilita' e del Jobs act, ma anche per le mobilitazioni di singole categorie che chiedono adeguamenti salariali. Kamsin L'astensione piu' significativa sara' quando i metalmeccanici della Fiom incroceranno le braccia per otto ore (ancora non e' stata comunicata ufficialmente la data dello sciopero, che dovrebbe tenersi a meta' novembre).

Per quanto riguarda il pubblico impiegno, se gli autonomi sciopereranno il 14, i dipendenti aderenti alle sigle confederali scenderanno in piazza l'8 per una grande mobilitazione ma non sono al momento in calendario scioperi del comparto. Andando per ordine, lunedi' si asterranno dal lavoro i dipendenti del comparto sanita' che aderiscono al Nursind; martedi' niente udienze dei giudici di pace. Giovedi' 5 sara' la volta delle manifestazioni a Milano, Roma e Palermo dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Sindacati confederali uniti anche sabato 8 per la manifestazione a Roma dei lavoratori della P.a., della conoscenza e della sicurezza che sara' conclusa dal segretario generale Cgil Susanna Camusso.

A meta' mese la mobilitazione dei metalmeccanici della Fiom: sciopero generale e manifestazioni il 14 novembre a Milano e il 21 novembre a Napoli. Il 14 hanno indetto lo sciopero generale nel pubblico e nel privato Cobas, Cub, Slai, Usi-Ait (piu' Sisa per il comparto scuola).

Disagi potranno verificarsi sempre il 14 nel trasporto aereo, per lo sciopero indetto da Cub e Flaica, a cui si aggiunge quello proclamato da Avia per EasyJet (per il personale navigante di cabina), quello di Uiltrasporti e Anpav per Alitalia (ma solo dalle 12 alle 16) e lo stop ai straordinari per Techno Sky indetto deciso dalla Fiom.

Zedde

Tra le novità approvate alla Camera dei Deputati con la prima lettura del decreto governativo Sblocca Italia c'è uno sconto sul patto di stabilità. Ne beneficeranno, in particolare, le amministrazioni comunali virtuose nel pagamento dei debiti che hanno investito in opere pubbliche. Kamsin Nello specifico il dl stabilisce l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai Comuni per investimenti in opere, oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La deroga viene concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014 e viene disposta, altresì, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014-2015, per un importo di 300 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del d.l 133 2014.

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